1. Dopo l'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis - (Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.
2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
3. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Del Comitato fanno altresì parte rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse e rappresentanti dell'Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti.
4. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime persone.
Art. 20-ter. - (Comitato provinciale sulle persone scomparse). - 1. Qualora si verifichino casi di persone scomparse di cui sia accertata la non volontarietà della scomparsa, presso la prefettura-ufficio
1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle persone scomparse.
2. La banca dati, aggiornata settimanalmente e corredata da fotografie di ogni persona scomparsa e da tutte le notizie utili per favorirne il ritrovamento, è resa accessibile agli utenti sul sito INTERNET del Ministero dell'interno.
3. Nella banca dati sono altresì indicati i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio delle Forze di polizia al quale fornire le informazioni attinenti ai singoli casi.
4. Coloro che denunciano la scomparsa di una persona sono tenuti, entro quarantotto ore dal ritrovamento, a darne comunicazione alle autorità competenti.
1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse per la raccolta, l'organizzazione e la conservazione dei relativi profili genetici.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i limiti e le modalità per effettuare i prelievi dei campioni di cui al comma 1.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Ufficio centrale obitori.
2. Al fine di favorire la rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti, gli obitori previsti dall'articolo 13 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvedono ad inviare all'Ufficio centrale obitori, di cui al comma 1, tutti i dati relativi a cadaveri di cui non è stata riconosciuta l'identità.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il numero verde sulle persone scomparse.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del numero verde istituito ai sensi del comma 1.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che hanno subìto la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.
2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 3 milioni di euro annui. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo.
3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute sia nella fase delle indagini sia, eventualmente, nella fase processuale.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinati i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma 3 nonché le modalità di gestione del Fondo.
1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto ad un permesso retribuito per i giorni in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.
2. Il totale dei giorni di permesso di cui al comma 1 non deve superare trentasei giorni per un periodo non superiore ad un anno.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.